MES: Il Cavallo di Troika

Il ministro tedesco delle Finanze Olaf Scholz (Afp) fonte: ilsole24ore.com/

Dopo mesi di trattative, di precisazioni e smentite ieri l’ Eurogruppo sia pure in conferenza telematica ha concluso l’accordo sul MES (ESM).
Per l’Italia era presente il Ministro dell’economia Gualtieri.
Cosa già sapevamo del MES e quali le novità le esamineremo subito.
Sapevamo che il MES era stato previsto come uno strumento pensato per Paesi in difficoltà finanziaria e non certamente per esigenze pandemiche.
Sappiamo che l’Italia ha già versato nelle casse del MES un importo complessivo di 14 miliardi di euro ed in caso d’uso potrà accedere al massimo a 36 miliardi di euro contro una perdita reale dell’economia italiana per un complessivo di 500-600 miliardi di euro.
Era chiaro fin dall’origine che il finanziamento sarebbe stato condizionato per le spese sanitarie legate alla pandemia, cioè in disaccordo con l’origine e lo scopo del MES.
Abbiamo più volte discusso che il MES “light” o “senza condizioni” non esiste e che quindi l’Eurogruppo sarebbe stato impegnato in iperbole lessicali per evitare espressioni del tipo sorveglianza rafforzata o Troika che avrebbero potuto irritare l’opinione pubblica.
Ieri è stato necessario quindi ammorbidire il lessico, vediamo se invece è cambiata l’impostazione delle misure coercitive di carattere macro economico (intrusione nella politica economica e fiscale dello Stato richiedente il finanziamento MES) o di sorveglianza nei conti dello Stato debitore del MES.
Analizziamo, in breve, la parte che più risulta interessante il documento divulgato ieri dall’Eurogruppo.
Il riferimento per una eventuale ricerca è scaricabile qui. Il documento si compone di 10 punti più una nota finale.
Al primo punto l’Eurogruppo dice che i finanziamenti saranno disponibili a partire dal primo giugno 2020, ben sappiamo che il problema maggiore per le imprese è la mancanza di liquidità, quindi non uno strumento immediato come invece occorrerebbe.
Aggiunge che i Leadres lavoreranno per il Recovery Fund e che la Commissione Europea analizzerà le necessità urgenti per dare una dimensione esatta del fenomeno e nel contempo l’Eurogruppo si impegna a controllare la situazione e preparare il terreno per una robusta ripresa.
Si arguisce facilmente che i leaders non hanno un quadr

L’ Eurogruppo in videoconferenza

o completo della situazione e quindi non indicano nessun limite temporale per l’eventuale varo del Recovery Fund.
Al secondo punto l’Eurogruppo presenta i suoi apprezzamenti per le proposte attinenti il SURE ed i finanziamenti legati ai fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti). Anche in questo caso nessun riferimento ai tempi e modi di messa in opera di questi strumenti.
Al punto tre i Leaders si dicono concordi nel fissare i prestiti ai Membri dell’eurozona fino al 2% del PIL calcolato alla fine del 2019 per finanziare le spese sanitarie dirette ed indirette.
Il punto quattro richiama l’uso dei fondi che dovrà essere indirizzato alle spese sanitare, questa sottolinea è l’unica condizionalità.
Vedremo oltre se invece esistono condizionalità.
Al quinto punto i leaders concordano che la sorveglianza sarà commisurata in linea con gli schemi dell’UE e le modalità previste dal MES. Il monitoraggio verrà effettuato secondo le indicazioni proposte nella lettera del sette maggio sottoscritta dal Vice Presidente Valdis Dombrovskis e dal Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni. Oltre a questo il MES implementerà l’Early Warnig System” ( sistema di pronta sorveglianza) per assicurare i tempestivi rimborsi dei finanziamenti.
Risulta evidente che le condizionalità incominciano ad affacciarsi e che i dettagli in questo specifico caso sono fondamentali.
Vediamoli.
Il richiamo alla lettera a firma Dombrovskis – Gentiloni al punto 7 prevede l’applicazione dell’art. 14 del Regolamento UE n. 472/2013 del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.
Vediamo cosa prevede l’art. 14 del Regolamento UE n. 472/2013.Il primo comma recita: “ Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finchè non avrà rimborsato almeno il 75% dell’assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma”.
Tradotto significa questo.

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Se in ipotesi l’Italia dovesse accedere ai fondi MES pari al 2% calcolato sul Pil a fine 2019 (pre pandemia), quando finito il contagio finchè non avrà rimborsato almeno il 75% del finanziamento ( nel caso dei 36 miliardi significherebbe il rimborso di almeno 26 miliardi) sarà soggetta a sorveglianza. La sorveglianza significherebbe che ogni 6 mesi gli Ispettori UE e BCE andrebbero nei Ministeri a controllare i conti. Nel caso di irregolarità farebbero immediata segnalazione alla Commissione Europea.
Il richiamo al rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato è particolarmente gravoso.
Significa che nel caso l’Italia abbia difficoltà di accesso al mercato dei capitali (il ricorso al MES è proprio uno strumento indicatore della difficoltà finanziaria di uno Stato) può essere prorogata la sorveglianza post programma. C’è da chiedersi nel caso di downgrade delle agenzie di Rating se questo potrebbe essere utilizzato dalla Commissione come indice di “rischio perdurante per la stabilità finanziaria”, tradotto l’Italia accettando il finanziamento del MES sarebbe sotto giudizio non solo della Commissione Europea ma anche della Agenzie di Rating. Circa la sostenibilità di bilancio i rapporti a cui far riferimento sono i soliti due: rapporto debito pubblico/PIL e rapporto deficit di bilancio/PIL. Il primo non potrà che essere peggiorativo rispetto a fine 2019 (135%) con il previsto 160% di fine pandemia. Per il secondo, Il Presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ha dichiarato pubblicamente che a fine pandemia il rapporto deficit/Pil verrà ristabilito. Credo non vi siano dubbi che l’Italia ricorrendo al MES, quasi sicuramente incorrerà in ambedue le previsioni per il mantenimento fino a completo rimborso del finanziamento MES alla sorveglianza rafforzata. Se accetterà un finanziamento di 5 o 10 anni sarà soggetta all’UE e alla BCE per tutto il periodo.

Al sesto punto si ha la definizione che i finanziamenti potranno avere una durata massima di 10 anni con tassi agevolati. Vedremo quali più sotto.

Al punto sette si stabilisce che le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2022.

Il successivo punto otto stabilisce che l’iniziale periodo per l’utilizzo dei fondi dovrà essere di 12 mesi rinnovabile per 6 mesi per due volte.
Il punto nove prevede di preparare di comune accordo un Piano per la Crisi.

L’ultimo punto (10) stabilisce che il MES approverà i finanziamenti come previsto dall’art. 13 del Trattato istitutivo del MES.
Anche in questo caso occorre porre la massima attenzione.
L’art. 13 del Trattato istitutivo del MES recita:
ARTICOLO 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità.
1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti: a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2; b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria. T/ESM 2012-LT/it 29.
3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori. Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità. T/ESM 2012-LT/it 30 7. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

Risulta da semplice lettura dell’art. 13 del trattato MES che l’Italia sarà sottoposta in caso usi il MES alla sorveglianza della Commissione Europea, della BCE e del FMI. La triade Commissione Europea, BCE e FMI è conosciuta come TROIKA.

La nota finale riporta le condizioni di finanziamento: 0,10% il tasso annuo, spese di commissione 0,25% e spese annuali 0,5% anno.

Il MES, se usato sarà una vera mela avvelenata.

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