Famiglie in difficoltà: il fondo di solidarietà è un vero aiuto?

foto: https://www.open.online

Abbiamo visto e sentito l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presidente del consiglio… (nella foto a sinistra insieme al ministro dell’economia Gualtieri)dove preannunciava che le disponibilità del Fondo per la solidarietà comunale verranno anticipate ai comuni italiani per un importo complessivo di 4,3 miliardi di euro e che questo rappresenta il 66% dell’intera disponibilità del Fondo.
Cercheremo insieme di capire la portata dell’annuncio di Conte e di prevederne l’effettiva utilità per chi non riesce nemmeno ad acquistare il cibo per sopravvivere.
Dal sito della Camera dei Deputati leggiamo:

Già nello stesso anno di approvazione del decreto legislativo n. 23/2011, l’intensificarsi dell’emergenza finanziaria aveva comportato una revisione del regime sperimentale dell’imposta municipale, istituita dal D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di reperire risorse finanziarie. Le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU – dapprima dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (che ha anticipato “in via sperimentale” la decorrenza dell’IMU al 2012, estendendola anche all’abitazione principale e destinandone il gettito per circa la metà direttamente allo Stato) e poi dall’articolo 1, commi da 380 a 394, dalla legge n. 228/2012 (stabilità per il 2013) – hanno determinato una ridefinizione profonda dell’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto disegnato dal D.Lgs. n. 23/2011, e di conseguenza ha portato alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, e alla istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell’imposta municipale propria (IMU), da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati dalla legge, tenendo conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) nonché della variazione di gettito e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo (criteri compensativi)”.

Cittadini in fila per la spesa in un supermercato. Fonte: repubblica.it

Credo risulti sufficientemente chiaro che almeno in parte, non tutto, ma parte della dotazione del Fondo di solidarietà comunale è costituita da disponibilità che erano già state prodotte dai comuni italiani e che lo Stato semplicemente redistribuisce secondo nuovi criteri. Lo Stato quindi come dalla viva voce del Presidente del Consiglio Conte, sta semplicemente anticipando i fondi che erano già nel bilancio dello Stato e che sarebbero comunque stati accreditati ai comuni italiani nel mese di maggio 2020.
Fin qui sembrerebbe che un nuovo e concreto aiuto ai comuni non vi sia.
Vediamo ora l’utilizzo delle disponibilità iscritte nei bilanci di previsione dei comuni perché è possibile che questi fondi non vadano direttamente come sussidio a chi è in difficoltà a procurarsi il cibo per sopravvivere.
Fondo di solidarietà comunale è iscritto nel titolo secondo delle entrate del bilancio di previsione (trasferimenti correnti dello Stato ed altri enti pubblici). Assieme al titolo primo (entrate tributarie) ed al titolo terzo (entrate extratributarie) formano le cosiddette entrate correnti. Sono le entrate proprie del bilancio comunale ed hanno la preziosa caratteristica di avere la natura di essere entrate future e certe. Il Legislatore a norma dell’art. 162 del D.Lgs 267/2007 obbliga il pareggio di bilancio ed al mantenimento dell’equilibrio economico. Questo significa che il totale delle entrate correnti (proprie) comprensive quindi anche dei trasferimenti statali derivanti dal Fondo di solidarietà comunale, per obbligo normativo, dovranno pareggiare (obbligatoriamente) con il tiolo primo delle spese correnti (spese future e certe, stipendi, manutenzione ordinarie, utenze, imposte e tasse, ecc. ecc.) con l’aggiunta della quota capitale per l’ammortamento dei mutui. Occorre osservare che la quota interesse per l’ammortamento dei mutui è inserita nel tiolo primo della spesa corrente. In sostanza il totale delle entrate correnti deve necessariamente finanziare il complesso delle spese correnti più la quota capitale per l’ammortamento dei mutui.
Altra precisazione che ci chiarirà la domanda iniziale, sempre l’art. 162 D.Lgs. 267/2000 dice che: “ il totale delle entrate – tutte – finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge”.
Vediamo di concludere.

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L’anticipo del Governo, per dettato normativo è già stato calcolato nell’equilibrio economico dei comuni ed è stato utile per finanziare le spese correnti. Visto il principio del finanziamento indistinto delle entrate sulle spese si è in grande difficoltà a distinguere quale parte sia destinata a chi è in difficoltà con il cibo. Oltre a questo i comuni, sempre per dettato normativo, sono obbligati ad impegnare immediatamente le spese previste per legge, stipendi, imposte e tasse ecc. quindi significa che non tutte ma buna parte delle spese correnti sono già state impegnate.
Per ultimo la parte organizzativa. I piccoli comuni sono tutti sotto organico, quindi hanno difficoltà soprattutto in questo periodo a gestire quanto ha espressamente imposto il Presidente Conte e cioè

“il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno soldi per fare la spesa”.

La modalità e la natura dell’anticipo del Fondo comunale di solidarietà non porta alcuna aggiunta nei fondi dei comuni, è già stato (a norma di legge) contabilizzato per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico ed in parte già impegnato.
Apparentemente “il vincolo dell’utilizzo” previsto potrebbe, in ipotesi, peggiorare non migliorare il funzionamento dei comuni, soprattutto i piccoli, e non raggiungere l’obiettivo prefissato cioè assicurare il cibo a chi è in difficoltà.

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